TITOLO 1
Costituzione - sede - durata - natura
Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata “Salviamo il
Popolo Eritreo” (ASPER)
Art. 2
L’associazione ha sede in Napoli.
E’ in facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie
in Italia ed all’estero.
Art. 3
La durata dell’associazione è di anni 50.
Art.4
L’associazione si adopera per la difesa dei diritti umani del Popolo
Eritreo nel pieno rispetto dello statuto firmato dai paesi membri dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite ed universalmente accettato. L’associazione
non ha scopo di lucro ed è apolitica. E’ autonoma di fronte
a qualsiasi organizzazione, gruppo sindacale, professionale e politico
ma prevede un rapporto privilegiato con gli organi direttamente interessati
al riconoscimento per i diritti universali dell’uomo e alla promozione
di adempimenti utili per il processo di democratizzazione dell’Eritrea
e per la salvezza del suo popolo.
TITOLO II
Finalità
Art. 5
L’associazione ha tra i suoi fini istituzionali:
a) coordinare e promuovere iniziative che possano agevolare gli immigrati
Eritrei in Italia nel conseguimento di informazioni, documentazioni e
regolarizzazione della propria posizione;
b) sensibilizzare le autorità governative italiane affinché:
- venga facilitato l’ingresso e venga riconosciuto lo status
di rifugiato politico agli eritrei
costretti a fuggire dall’Eritrea a causa di persecuzioni
politiche;
- venga estesa agli eritrei la legge speciale del 1990 che garantisce
ai cittadini somali il diritto di soggiorno in Italia in quanto ex coloni;
- venga riconosciuto ai cittadini eritrei che ne facciano richiesta,
il diritto di accedere allo ingresso in Italia, alla residenza
ed alla cittadinanza italiana senza condizioni, nel rispetto dei
patti
siglati
alla nascita delle Nazioni Unite verso i paesi colonizzati in precedenza
e ricordando che l’Eritrea nel 1890 fu proclamata provincia italiana
oltremare e gli indigeni corpo effettivo dell’Italia;
- venga riconosciuto il debito morale dell’Italia nei confronti
del popolo eritreo per il danno arrecato alle popolazioni dell’Eritrea
dal 1890 fino alla fine della seconda guerra mondiale, in termini di
perdite umane, inabilità e problematiche connesse;
- vengano assistite le famiglie degli eritrei che hanno combattuto
a fianco degli italiani per la difesa del tricolore e vengano ricordati
i caduti eritrei così come viene normalmente fatto per i
caduti italiani durante le celebrazioni ufficiali;
c) organizzare marce e manifestazioni pacifiche nelle sedi di competenza
per far valere siffatti diritti e per manifestare il proprio dissenso
nei confronti di coloro che direttamente o indirettamente negano il riconoscimento
e i diritti del Popolo Eritreo o che appoggiano il regime dittatoriale
evidenziato dalla risoluzione europea del 07/02/02;
d) riunire e mobilitare altre associazioni, organizzazioni, persone
giuridiche ed esperti, allo scopo di velocizzare il processo di
sviluppo e di democratizzazione
dell’Eritrea;
e) contattare e sensibilizzare organi umanitari nazionali ed internazionali
allo scopo di entrare in diretto contatto con le popolazioni dell’Eritrea
e provvedere ad un aiuto adeguato in situazioni di emergenza;
f) contattare e sensibilizzare centri-servizi sociali, istituti
di ricerca, scuole, università per
facilitare l’inserimento dei cittadini eritrei che intendono intraprendere
studi o imparare mestieri di utilità per lo sviluppo dell’Eritrea;
g) contattare e sensibilizzare centri ospedalieri per garantire una adeguata
assistenza
sanitaria agli eritrei che ne necessitano, nonché organizzare
gemellaggi tra ospedali
italiani ed eritrei e creare reciprocità di scambi culturali
sanitari;
h) delegare persone affinché senza alcun fine di lucro assistano
gli eritrei nello svolgimento dalle pratiche burocratiche nel rispetto
della legislatura vigente e di eventuali leggi speciali per la
tutela dei diritti del Popolo Eritreo;
g) organizzare convegni, manifestazioni, meeting, conferenze, dibattiti,
tavole rotonde,
workshops, e compiere inoltre ogni atto connesso, accessorio, affine
e dipendente dalle esigenze relative all’attuazione delle finalità istituzionali,
nonché ogni operazione avente comunque pertinenza con gli scopi
dell’Associazione.
TITOLO III
Organi dell’associazione
Art 6
Costituiscono gli organi dell’Associazione
- i Soci
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo, nel cui senso vengono nominati il Presidente,
il Vicepresidente e il Tesoriere;
- il Coordinatore
Capo I
I Soci
Art.7
Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione
intervenendo all’atto costitutivo .
Soci Ordinari e Soci Sostenitori e sono nominati con approvazione
del Consiglio Direttivo a maggioranza i cittadini italiani e
stranieri (senza discriminazione di nazionalità,lingua, sesso, religione, etnia)
che ne facciano richiesta e che hanno superato il diciottesimo anno di
età, che non hanno interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.
Art. 8
La qualità di Socio cessa: a) per scioglimento dell’Associazione;
b) per dimissioni accettate dal Consiglio Direttivo; per inadempimento
degli organi statutari e regolamentari; d) per indegnità;
per decesso.
Art. 9
La partecipazione all’Associazione da parte dei Soci Ordinari è gratuita;
la partecipazione dei Soci Sostenitori prevede la quota annuale di Euro
50,00;
la partecipazione dei Soci Fondatori prevede la quota annuale di Euro
100,00.
Art.10
Modalità di adesione: i Soci Ordinari e Sostenitori possono aderire
all’Associazione firmando l’apposito modulo di adesione fornito
dall’Associazione oppure , via internet, inviando l’apposito
modulo di adesione all’indirizzo e-mail indicato sul modulo.
In entrambi i casi la fotocopia di un documento di riconoscimento deve
essere inviata entro10 giorni dalla domanda di adesione.
Capo II
L’assemblea
Art.11
Le Assemblee dei soci sono Ordinarie e Straordinarie. Ad esse partecipano
con diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori i Soci Ordinari.
Non sono ammesse le deleghe. Le Assemblee deliberano su argomenti loro
riservati dallo statuto o comunque sottoposti al loro esame.
Sono convocate dal Presidente che le presiede, mediante avviso
anche via internet da spedirsi almeno quindici giorni prima di
quello stabilito
dall’assemblea e contenente le indicazioni del luogo della data,
dell’ora e degli argomenti da trattare.
Art.12
L’Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la
totalità dei Soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al
presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, compresi
gli assenti e i dissenzienti.
Art.13
L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno anche in luogo
diverso dalla sede sociale, dal Presidente dell’Associazione entro
il 31 Maggio, ed ogni volta che lo ritenga necessario. E’ compito
dell’Assemblea: 1) approvare il bilancio (consuntivo e preventivo)
dell’esercizio; 2)discutere su quant’altro sottoposto al
suo esame. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita,
in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea
ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta di presenti. In caso
di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente dell’Associazione
Art.14
L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell’associazione,
con le stesse modalità fissate per la convocazione dell’Assemblea
Ordinaria, per particolari necessità, su iniziativa del Presidente
o su richiesta di almeno due terzi dei soci: Essa ha competenza in materia
di: 1) modifica di norme statutarie, 2) revoca del Presidente, 3) scioglimento
dell’Associazione e nomina dei liquidatori, 4) e altri argomenti
che si terrà opportuno trattare in Assemblea. E’ validamente
costituita, in prima costituzione quando siano presenti i due terzi dei
soci , in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno
dei soci: Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente.
Per la revoca del Presidente, per le modifiche di essenziali norme statuarie,
e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la unanimità dei
votanti presenti.
Possono partecipare all’Assemblea Ordinaria e a quella
straordinaria i soci che siano in regola con il versamento delle
quote. Ogni
Socio Fondatore, Sostenitore e Ordinario ha diritto ad un voto.
.
Capo III
Il consiglio Direttivo
Art.15
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno due
Consiglieri
Il primo Consiglio viene nominato con l’atto costitutivo. Nessun compenso è dovuto
per
l’incarico, salvo rimborsi – spese per servizio.
Art.16
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione
del Presidente o su richiesta, a quest’ultimo trasmessa, da parte di almeno la metà dei
membri, che devono indicare le materie da trattare. L’avviso di convocazione
da inviarsi a tutti i componenti il Consiglio almeno quindici giorni prima della
data fissata per la riunione, va redatto sempre per iscritto e deve contenere
il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’indicazione
dei punti all’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando sono presenti metà dei membri ed il Presidente.
Le deliberazioni vengono prese ordinariamente a maggioranza.
Capo IV
Il Presidente
Art.17
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci tra la terna dei
Soci Fondatori e può essere revocato soltanto con modalità previste
dall’art.12. Il primo Presidente viene nominato con l’atto costitutivo,
dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente nomina tra
i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che lo sostituisca con i
medesimi poteri a lui spettanti in caso di sua assenza o impedimento, ed un tesoriere
che gestisca la contabilità.
Art.18
Il Presidente ha poteri di rappresentanza di fronte a terzi ed ha tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di firma nulla
escluso o riservato, nelle materie non strettamente riservate all’Assemblea
o al Consiglio Direttivo. In particolare è nei suoi compiti e nei suoi
poteri presentare i conti consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
o al Consiglio Direttivo, predisporre regolamenti interni, rilasciare
deleghe e procure, curare le esecuzioni delle delibere assembleari e
relazionare
sul suo operato al Consiglio Direttivo e alla prima Assemblea.
Capo V
Il Coordinatore
Il Coordinatore viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo allo
scopo di organizzare e coordinare le attività previste dal presente statuto
anche presso sedi istituite in località differenti e di rappresentare,
per delega, senza strumentalizzazioni politiche, l’Associazione presso
terzi. Nessun compenso è dovuto per l’incarico salvo rimborsi
- spese per servizio.
TITOLO IV
Amministrazione
Art. 19
Le risorse finanziare dell’Associazione derivano dalle quote versate
annualmente dai Soci
Il valore delle quote viene fissato dal Consiglio Direttivo sia per i Soci
Fondatori che per quelli Sostenitori e Ordinari.
Art. 20
L’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione è affidata
dal Presidente al Tesoriere
Art.21
L’esercizio si chiude il 31 Dicembre ogni anno solare, ed alla fine di
ogni esercizio il Presidente procederà alla formazione del rendiconto
economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea entro 120 giorni dal termine dell’esercizio.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 22
Ove l’Associazione per qualsiasi ragione fosse sciolta, l’Assembla
nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.23
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicabili
le norme del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato regolanti le
Associazioni.