Lo Statuto

TITOLO 1
Costituzione - sede - durata - natura
Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata “Salviamo il Popolo Eritreo” (ASPER)
Art. 2
L’associazione ha sede in Napoli.
E’ in facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.
Art. 3
La durata dell’associazione è di anni 50.
Art.4
L’associazione si adopera per la difesa dei diritti umani del Popolo Eritreo nel pieno rispetto dello statuto firmato dai paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed universalmente accettato. L’associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica. E’ autonoma di fronte a qualsiasi organizzazione, gruppo sindacale, professionale e politico ma prevede un rapporto privilegiato con gli organi direttamente interessati al riconoscimento per i diritti universali dell’uomo e alla promozione di adempimenti utili per il processo di democratizzazione dell’Eritrea e per la salvezza del suo popolo.

TITOLO II
Finalità
Art. 5
L’associazione ha tra i suoi fini istituzionali:
a) coordinare e promuovere iniziative che possano agevolare gli immigrati Eritrei in Italia nel conseguimento di informazioni, documentazioni e regolarizzazione della propria posizione;
b) sensibilizzare le autorità governative italiane affinché:
- venga facilitato l’ingresso e venga riconosciuto lo status di rifugiato politico agli eritrei
costretti a fuggire dall’Eritrea a causa di persecuzioni politiche;
- venga estesa agli eritrei la legge speciale del 1990 che garantisce ai cittadini somali il diritto di soggiorno in Italia in quanto ex coloni;
- venga riconosciuto ai cittadini eritrei che ne facciano richiesta, il diritto di accedere allo ingresso in Italia, alla residenza ed alla cittadinanza italiana senza condizioni, nel rispetto dei patti siglati alla nascita delle Nazioni Unite verso i paesi colonizzati in precedenza e ricordando che l’Eritrea nel 1890 fu proclamata provincia italiana oltremare e gli indigeni corpo effettivo dell’Italia;
- venga riconosciuto il debito morale dell’Italia nei confronti del popolo eritreo per il danno arrecato alle popolazioni dell’Eritrea dal 1890 fino alla fine della seconda guerra mondiale, in termini di perdite umane, inabilità e problematiche connesse;
- vengano assistite le famiglie degli eritrei che hanno combattuto a fianco degli italiani per la difesa del tricolore e vengano ricordati i caduti eritrei così come viene normalmente fatto per i caduti italiani durante le celebrazioni ufficiali;
c) organizzare marce e manifestazioni pacifiche nelle sedi di competenza per far valere siffatti diritti e per manifestare il proprio dissenso nei confronti di coloro che direttamente o indirettamente negano il riconoscimento e i diritti del Popolo Eritreo o che appoggiano il regime dittatoriale evidenziato dalla risoluzione europea del 07/02/02;
d) riunire e mobilitare altre associazioni, organizzazioni, persone giuridiche ed esperti, allo scopo di velocizzare il processo di sviluppo e di democratizzazione dell’Eritrea;
e) contattare e sensibilizzare organi umanitari nazionali ed internazionali allo scopo di entrare in diretto contatto con le popolazioni dell’Eritrea e provvedere ad un aiuto adeguato in situazioni di emergenza;
f) contattare e sensibilizzare centri-servizi sociali, istituti di ricerca, scuole, università per
facilitare l’inserimento dei cittadini eritrei che intendono intraprendere studi o imparare mestieri di utilità per lo sviluppo dell’Eritrea;
g) contattare e sensibilizzare centri ospedalieri per garantire una adeguata assistenza
sanitaria agli eritrei che ne necessitano, nonché organizzare gemellaggi tra ospedali
italiani ed eritrei e creare reciprocità di scambi culturali sanitari;
h) delegare persone affinché senza alcun fine di lucro assistano gli eritrei nello svolgimento dalle pratiche burocratiche nel rispetto della legislatura vigente e di eventuali leggi speciali per la tutela dei diritti del Popolo Eritreo;
g) organizzare convegni, manifestazioni, meeting, conferenze, dibattiti, tavole rotonde,
workshops, e compiere inoltre ogni atto connesso, accessorio, affine e dipendente dalle esigenze relative all’attuazione delle finalità istituzionali, nonché ogni operazione avente comunque pertinenza con gli scopi dell’Associazione.

TITOLO III
Organi dell’associazione
Art 6
Costituiscono gli organi dell’Associazione
- i Soci
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo, nel cui senso vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- il Coordinatore
Capo I
I Soci
Art.7
Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione intervenendo all’atto costitutivo .
Soci Ordinari e Soci Sostenitori e sono nominati con approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza i cittadini italiani e stranieri (senza discriminazione di nazionalità,lingua, sesso, religione, etnia) che ne facciano richiesta e che hanno superato il diciottesimo anno di età, che non hanno interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.
Art. 8
La qualità di Socio cessa: a) per scioglimento dell’Associazione; b) per dimissioni accettate dal Consiglio Direttivo; per inadempimento degli organi statutari e regolamentari; d) per indegnità; per decesso.
Art. 9
La partecipazione all’Associazione da parte dei Soci Ordinari è gratuita;
la partecipazione dei Soci Sostenitori prevede la quota annuale di Euro 50,00;
la partecipazione dei Soci Fondatori prevede la quota annuale di Euro 100,00.
Art.10
Modalità di adesione: i Soci Ordinari e Sostenitori possono aderire all’Associazione firmando l’apposito modulo di adesione fornito dall’Associazione oppure , via internet, inviando l’apposito modulo di adesione all’indirizzo e-mail indicato sul modulo.
In entrambi i casi la fotocopia di un documento di riconoscimento deve essere inviata entro10 giorni dalla domanda di adesione.
Capo II
L’assemblea
Art.11
Le Assemblee dei soci sono Ordinarie e Straordinarie. Ad esse partecipano con diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori i Soci Ordinari. Non sono ammesse le deleghe. Le Assemblee deliberano su argomenti loro riservati dallo statuto o comunque sottoposti al loro esame.
Sono convocate dal Presidente che le presiede, mediante avviso anche via internet da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito dall’assemblea e contenente le indicazioni del luogo della data, dell’ora e degli argomenti da trattare.
Art.12
L’Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
Art.13
L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente dell’Associazione entro il 31 Maggio, ed ogni volta che lo ritenga necessario. E’ compito dell’Assemblea: 1) approvare il bilancio (consuntivo e preventivo) dell’esercizio; 2)discutere su quant’altro sottoposto al suo esame. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera sempre a maggioranza assoluta di presenti. In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente dell’Associazione
Art.14
L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente dell’associazione, con le stesse modalità fissate per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria, per particolari necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei soci: Essa ha competenza in materia di: 1) modifica di norme statutarie, 2) revoca del Presidente, 3) scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori, 4) e altri argomenti che si terrà opportuno trattare in Assemblea. E’ validamente costituita, in prima costituzione quando siano presenti i due terzi dei soci , in seconda convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci: Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente. Per la revoca del Presidente, per le modifiche di essenziali norme statuarie, e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la unanimità dei votanti presenti.
Possono partecipare all’Assemblea Ordinaria e a quella straordinaria i soci che siano in regola con il versamento delle quote. Ogni Socio Fondatore, Sostenitore e Ordinario ha diritto ad un voto.
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Capo III
Il consiglio Direttivo
Art.15
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno due Consiglieri
Il primo Consiglio viene nominato con l’atto costitutivo. Nessun compenso è dovuto per
l’incarico, salvo rimborsi – spese per servizio.
Art.16
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente o su richiesta, a quest’ultimo trasmessa, da parte di almeno la metà dei membri, che devono indicare le materie da trattare. L’avviso di convocazione da inviarsi a tutti i componenti il Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, va redatto sempre per iscritto e deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’indicazione dei punti all’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti metà dei membri ed il Presidente. Le deliberazioni vengono prese ordinariamente a maggioranza.
Capo IV
Il Presidente
Art.17
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci tra la terna dei Soci Fondatori e può essere revocato soltanto con modalità previste dall’art.12. Il primo Presidente viene nominato con l’atto costitutivo, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che lo sostituisca con i medesimi poteri a lui spettanti in caso di sua assenza o impedimento, ed un tesoriere che gestisca la contabilità.
Art.18
Il Presidente ha poteri di rappresentanza di fronte a terzi ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di firma nulla escluso o riservato, nelle materie non strettamente riservate all’Assemblea o al Consiglio Direttivo. In particolare è nei suoi compiti e nei suoi poteri presentare i conti consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o al Consiglio Direttivo, predisporre regolamenti interni, rilasciare deleghe e procure, curare le esecuzioni delle delibere assembleari e relazionare sul suo operato al Consiglio Direttivo e alla prima Assemblea.
Capo V
Il Coordinatore
Il Coordinatore viene nominato direttamente dal Consiglio Direttivo allo scopo di organizzare e coordinare le attività previste dal presente statuto anche presso sedi istituite in località differenti e di rappresentare, per delega, senza strumentalizzazioni politiche, l’Associazione presso terzi. Nessun compenso è dovuto per l’incarico salvo rimborsi - spese per servizio.

TITOLO IV
Amministrazione
Art. 19
Le risorse finanziare dell’Associazione derivano dalle quote versate annualmente dai Soci
Il valore delle quote viene fissato dal Consiglio Direttivo sia per i Soci Fondatori che per quelli Sostenitori e Ordinari.
Art. 20
L’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione è affidata dal Presidente al Tesoriere
Art.21
L’esercizio si chiude il 31 Dicembre ogni anno solare, ed alla fine di ogni esercizio il Presidente procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dal termine dell’esercizio.

TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 22
Ove l’Associazione per qualsiasi ragione fosse sciolta, l’Assembla nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Art.23
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto sono applicabili le norme del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato regolanti le Associazioni.